(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 14 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 64/95 L'art. 1 della legge regionale 64/95 e' cosi' sostituito: "Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. La presente legge disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attivita' ad essa connesse e delle altre attivita' integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani. La presente Legge costituisce integrazione e specificazione dei principi generali contenuti nella Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, recante norme per il governo del territorio. 2. La presente legge si applica nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, individuate, sulla base delle prescrizioni e della disciplina dei sistemi urbani, rurali e montani contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, recante "Norme per il governo del territorio", dal piano regolatore generale comunale di cui all'art. 23 della stessa legge. 3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art. 39 della Legge regionale citata, la presente legge si applica alle aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone omogenee E ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed a quelle comunque destinate all'agricoltura da tali strumenti, anche se definite in maniera diversa da quelle del suddetto decreto ministeriale. 4. I Comuni possono individuare negli strumenti urbanistici comunali e all'interno delle zone di cui al comma 2, aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario. Con apposite varianti, i Comuni possono promuovere la valorizzazione dell'economia rurale e montana attraverso l'integrazione dell'attivita' agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attivita' di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonche' attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) e il Piano Territoriale di coordinamento (P.T.C.), di cui alla legge regionale 5/95, determinano i parametri in base ai quali gli strumenti urbanistici comunali generali, di cui all'art. 23 della medesima legge, individuano la esclusivita' o la prevalenza della funzione agricola, in relazione alle caratteristiche produttive e alle funzioni di presidio ambientale e paesaggistico.