(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17
                         del 14 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 64/95
 
  L'art. 1 della legge regionale 64/95 e' cosi' sostituito:
  "Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione).  -  1.  La  presente
legge  disciplina  gli  interventi  di  trasformazione urbanistica ed
edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attivita' ad
essa connesse e delle altre attivita' integrate e compatibili con  la
tutela  e  l'utilizzazione  delle  risorse  dei  territori  rurali  e
montani. La presente Legge costituisce integrazione e  specificazione
dei  principi  generali  contenuti  nella  Legge regionale 16 gennaio
1995, n. 5, recante norme per il governo del territorio.
  2. La  presente  legge  si  applica  nelle  zone  con  esclusiva  o
prevalente   funzione   agricola,   individuate,   sulla  base  delle
prescrizioni e della disciplina dei sistemi urbani, rurali e  montani
contenute  nel  P.I.T.    e nel P.T.C. di cui alla legge regionale 16
gennaio 1995, n. 5, recante "Norme per il  governo  del  territorio",
dal  piano  regolatore  generale  comunale  di  cui all'art. 23 della
stessa legge.
  3.  Fino  all'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici   comunali
previsto dall'art. 39 della Legge regionale citata, la presente legge
si  applica  alle  aree  classificate,  negli  strumenti  urbanistici
comunali vigenti, zone omogenee E ai sensi del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, ed a quelle comunque destinate  all'agricoltura
da tali strumenti, anche se definite in maniera diversa da quelle del
suddetto decreto ministeriale.
  4.   I  Comuni  possono  individuare  negli  strumenti  urbanistici
comunali e all'interno delle zone di cui al comma 2, aree soggette  a
particolare  normativa  al  fine  di  salvaguardare  l'ambiente  e il
paesaggio  agrario.    Con  apposite  varianti,  i   Comuni   possono
promuovere   la   valorizzazione   dell'economia   rurale  e  montana
attraverso l'integrazione dell'attivita' agricola con altre  funzioni
e  settori  produttivi  compatibili  con  la tutela e coerenti con la
valorizzazione  delle  risorse  del  territorio,  ivi   comprese   le
attivita'  di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la
produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse  genetiche
autoctone, nonche' attraverso il sostegno delle famiglie residenti in
funzione   del   mantenimento   della   presenza   umana  a  presidio
dell'ambiente, anche adeguando i servizi e  le  infrastrutture  nelle
aree  marginali.  Il  Piano  di indirizzo territoriale (P.I.T.)  e il
Piano Territoriale di  coordinamento  (P.T.C.),  di  cui  alla  legge
regionale    5/95,  determinano  i  parametri  in  base  ai quali gli
strumenti urbanistici comunali generali, di  cui  all'art.  23  della
medesima  legge,  individuano  la  esclusivita' o la prevalenza della
funzione agricola, in relazione  alle  caratteristiche  produttive  e
alle funzioni di presidio ambientale e  paesaggistico.